Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6943 del 6 febbraio 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

È abnorme e, come tale, ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio, in luogo di fissare l'udienza, come prescritto dall'art. 418 c.p.p., dichiari la inammissibilità di detta richiesta (nella specie, sull'assunto che trattavasi di reati per i quali appariva obbligatorio il rito direttissimo).

(massima n. 2)

Nel sistema del vigente codice di procedura penale, in base a quanto disposto, in particolare, dall'art. 449, comma sesto, di detto codice, in caso di connessione fra reati per i quali è richiesto il giudizio direttissimo ed altri reati per i quali manchino le condizioni per la scelta di tale rito, le soluzioni possibili sono soltanto o la separazione o, qualora la trattazione unitaria sia ritenuta indispensabile, la prevalenza del rito ordinario, con esclusione, quindi, della possibilità che, postulandosi una vis actractiva, basata sulle regole della connessione, dei reati per i quali è richiesto il giudizio direttissimo, possa essere quest'ultimo a prevalere anche con riguardo ai reati connessi.

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