Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11993 del 6 dicembre 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

L'eventuale indicazione, nella richiesta di rinvio a giudizio o nel decreto che dispone il giudizio, di circostanze attenuanti o diminuenti, siccome ultroneo rispetto a quanto prescritto, rispettivamente, dall'art. 417, lettera b) e dall'art. 429, comma 1, lettera c), c.p.p., e non vincolante in alcun modo per il giudice, non può avere incidenza alcuna ai fini della esclusione del divieto del giudizio abbreviato in caso di reato astrattamente punibile con la pena dell'ergastolo. (Nella specie era stata indicata la diminuente del c.d. «concorso anomalo» di cui all'art. 116 c.p.).

(massima n. 2)

La modifica dell'imputazione, ai sensi dell'art. 423, comma 1, c.p.p., deve ritenersi consentita anche quando sia stata già avanzata dall'imputato richiesta di giudizio abbreviato, sempre che tale richiesta non sia stata ancora accolta dal giudice.

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