Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1488 del 7 luglio 1992

(4 massime)

(massima n. 1)

Costituisce provvedimento abnorme, in quanto al di fuori dell'intero sistema processuale per la singolarità del suo contenuto, l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, ex art. 178, lett. b) e c), 179 e 180 c.p.p., e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero, ritenendo del tutto generica l'enunciazione del fatto. Per la mancanza di tale enunciazione, che pur costituisce uno dei requisiti formali della richiesta del P.M. (art. 417 lett. b, c.p.p.), non è prevista infatti alcuna nullità ed è, peraltro, consentito nel corso dell'udienza preliminare (art. 423 c.p.p.) procedere, anche oralmente, alle necessarie modifiche ed integrazioni dell'imputazione

(massima n. 2)

Il concorso «anomalo» ex art. 116 c.p. ricorre nel caso in cui l'evento diverso sia rimasto nella sola sfera della prevedibilità, mentre ricorre l'ipotesi di cui all'art. 110 c.p. quando detto evento sia stato in concreto previsto e accettato come rischio.

(massima n. 3)

L'omicidio della vittima in occasione di una rapina (anche non a mano armata) si raccorda di regola alla disciplina dell'art. 116 c.p., giacché tale reato determina sempre un gravissimo pericolo per la vita del rapinato, il quale per impulso naturale è portato a resistere alla violenza o alla minaccia che gli proviene dal rapinatore e a sperimentare qualsiasi mezzo per sottrarsi ad essa. Il verificarsi del più grave reato di omicidio è in tale ipotesi non già un evento eccezionale o atipico rispetto al crimine voluto e concordato, ma un evento che rientra nell'ordinario svolgersi dei fatti umani.

(massima n. 4)

La responsabilità del compartecipe ex art. 116 c.p. può escludersi soltanto quando risulti dimostrato che il reato diverso e più grave commesso dall'altro concorrente consiste in un evento atipico insorto per circostanze eccezionali ed imprevedibili.

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