(massima n. 1)
L'iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona alla quale questo č attribuito, per gli effetti che ne derivano ai fini del computo del termine di durata delle indagini e della utilizzabilitā degli atti compiuti, postula la completa identificazione della stessa, non essendo sufficiente al riguardo la semplice indicazione del nome e del cognome. Ciō si ricava, tra l'altro, dall'art. 417, comma 1, lett. a), c.p.p., che, tra i requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio, indica le Ģgeneralitā dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarloģ.