Cassazione penale Sez. V sentenza n. 36009 del 4 ottobre 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Non è abnorme il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare che dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, in virtù dell'imprecisa enunciazione del fatto contestato (ex art. 18 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 che ha modificato la formulazione dell'art. 417, lett. b, c.p.p.) disponendo conseguentemente la restituzione degli atti al pubblico ministero per quanto di competenza. Rientra, infatti, nei poteri del giudice dell'udienza preliminare verificare l'adempimento, da parte del P.M., della prescrizione di legge introdotta con la novella predetta, in ordine alla enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, di guisa che l'esercizio di detto potere, per quanto opinabile nella sua concreta esplicazione, non può comunque ritenersi extra ordinem al punto da determinare l'abnormità del provvedimento.

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