Cassazione penale Sez. V sentenza n. 29505 del 4 agosto 2005

(2 massime)

(massima n. 1)

Costituisce valido atto interruttivo della prescrizione l'avviso di deposito degli atti effettuato ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p., contenendo il detto avviso l'avvertimento che l'indagato ha facoltą di chiedere di essere sottoposto a interrogatorio ed essendo pertanto equiparato, ex lege (come si desume dall'art. 416 c.p.p.), all'invito a presentarsi previsto dall'art. 375 c.p.p. ed espressamente ricompreso tra gli atti interruttivi della prescrizione elencati nell'art. 160 c.p. (Mass. redaz.)

(massima n. 2)

L'avviso di deposito degli atti di cui all' art. 415 bis c.p.p. costituisce valido atto interruttivo della prescrizione, considerato che esso deve, tra l'altro, contenere «l'avvertimento che l'indagato ha facoltą di chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio» il quale integra la causa interruttiva prevista dall'art. 160, comma secondo, c.p. — costituita dall'invito «a presentarsi al P.M. per rendere l'interrogatorio» — originariamente riferibile solo alla previsione di cui all'art. 375 c.p.p. ed a seguito della modifica dell'art. 416, comma primo, c.p.p. (novellato dall'art. 17 della L. n. 479 del 1999) riferibile anche all'art. 415 bis c.p.p.

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