Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 635 del 14 gennaio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

L'avviso di conclusione delle indagini preliminari, previsto dall'art. 415 bis c.p.p., va notificato, oltre che alla persona sottoposta alle suddette indagini, anche al difensore e pertanto, alla luce del fondamentale principio di cui all'art. 24, comma secondo, della Costituzione (secondo cui la difesa č diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento), il pubblico ministero, ove fino a quel momento non vi sia stata nomina di alcun difensore, deve nominare un difensore d'ufficio al quale possa quindi essere effettuata la notifica dell'avviso in questione.

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