Cassazione penale Sez. V sentenza n. 16851 del 9 aprile 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Gli elementi acquisiti dal pubblico ministero dopo il decreto di archiviazione, in assenza dell'autorizzazione alla riapertura delle indagini prevista dall'art. 414, comma primo, c.p.p., sono inutilizzabili nel procedimento penale ma non in quello di prevenzione, in cui il giudice non valuta la colpevolezza ma la pericolositą del soggetto.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.