Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4504 del 20 febbraio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Il «decreto di non luogo a procedere», emesso dal giudice per le indagini preliminari a seguito della richiesta di archiviazione, contro il quale non è previsto alcuno specifico mezzo di impugnazione, è atto abnorme. Esso si pone al di fuori del sistema processuale vigente, sia perché non rientra nella tipologia dei provvedimenti che possono essere adottati dal giudice delle indagini preliminari, sia perché l'espressione «manifesta infondatezza della notizia di reato», che costituisce il presupposto della richiesta di archiviazione, deve essere intesa in senso ampio, comprensiva non solo del caso tipico dell'insussistenza del fatto, della mancanza di una condizione di procedibilità, di estinzione del reato, espressamente previsti dall'art. 411 c.p.p., ma anche dei casi di non punibilità soggettiva, poiché l'istituto della archiviazione, nel nuovo codice, congloba sia la richiesta di non doversi procedere prevista dall'art. 78 sia la sentenza di proscioglimento prevista dall'art. 395 dell'abrogato codice di procedura.

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