Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3273 del 5 agosto 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Costituisce atto abnorme quello che, per la singolaritą e stranezza del suo contenuto, sta la di fuori delle norme legislative e dell'intero ordinamento processuale, di guisa che non rientra nei poteri dell'organo decidente per la sua incompatibilitą con i principi generali del sistema. Alla stregua di tali criteri č abnorme il decreto di archiviazione limitato ad una parte del fatto-reato, potendo, nello schema previsto dal legislatore ai sensi degli artt. 408, primo comma, 411 e 415, primo comma, nuovo c.p.p., l'archiviazione eventualmente proporsi ed essere decisa soltanto in relazione all'intero fatto. (Nella fattispecie, il Gip del tribunale, in relazione al reato di diffamazione, aveva disposto l'archiviazione solo parzialmente, con riguardo alla «attribuzione di un fatto determinato», ordinando per la diffamazione generica la trasmissione degli atti al P.M., che, poi, li rimetteva alla pretura circondariale. Il Gip presso la pretura elevava conflitto di competenza, considerando il decreto di archiviazione del Gip del tribunale come una ordinanza dichiarativa di incompetenza. La Suprema Corte, dopo aver affermato il principio di cui sopra, risolveva il conflitto dichiarando la competenza del tribunale).

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