Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5207 del 10 febbraio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Č abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, a fronte di richiesta di archiviazione, adotti una decisione interlocutoria di sospensione del procedimento e di investitura della Corte di Giustizia della Comunitā Europea, ai sensi dell'art. 234 del trattato istitutivo di detta Comunitā, onde ottenere da essa la soluzione di questioni interpretative della normativa da applicare. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, su ricorso degli indagati, a carico dei quali era stato ipotizzato il reato previsto dall'art. 51, comma 2, del D.L.vo n. 22/1997 in materia di rifiuti, ha annullato senza rinvio l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, in adesione a richiesta del pubblico ministero — il quale aveva peraltro avanzato, in subordine, anche richiesta di archiviazione, cui si erano opposte talune associazioni ambientaliste — aveva domandato alla Corte di Giustizia della Comunitā Europea una sentenza interpretativa della direttiva CEE n. 442 del 1975, onde verificare la compatibilitā con essa di una sopravvenuta normativa statale che escludeva dalla nozione di Ģrifiutoģ il c.d. pet coke, derivante da processi di raffinazione del petrolio ed utilizzabile come combustibile).

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