Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1314 del 25 agosto 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Anche in caso di reiterazione della richiesta di archiviazione dopo l'espletamento delle indagini supplettive disposte dal Gip in accoglimento della rituale opposizione della parte offesa, il P.M. che reiteri la richiesta è tenuto a darne parimenti avviso alla stessa parte offesa che abbia dichiarato di voler essere informata (art. 408, secondo comma, c.p.p.), e ciò a garanzia del contraddittorio anche in questa fase e di eventuale nuova opposizione (art. 410).

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