Cassazione penale Sez. II ordinanza n. 1011 del 4 marzo 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

La presentazione da parte della persona offesa dal reato, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, ai sensi dell'art. 410 c.p.p., non comporta l'obbligo per il giudice di fissare l'udienza e di concluderla con ordinanza, ma impone solo la duplice verifica dell'inammissibilitą dell'opposizione e della infondatezza della notizia di reato, senza precludere il provvedimento per decreto. La delibazione relativa all'inammissibilitą, poi, non esige una specifica motivazione, potendo risultare implicitamente dal contesto del decreto, in punto di manifesta infondatezza della notitia criminis.

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