Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 53 del 12 febbraio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Lo Stato estero il quale intenda sostenere che il pignoramento dei crediti per somme depositate presso una banca dalla propria ambasciata abbia ad oggetto crediti relativi a somme destinate a funzioni pubbliche e che quei crediti, per tale ragione, non sono suscettibili di espropriazione forzata, deve esperire l'opposizione all'esecuzione per impignorabilitą e non gią proporre il regolamento preventivo di giurisdizione invocando il difetto di giurisdizione esecutiva del giudice italiano; in tal caso, infatti, il regolamento, avendo ad oggetto una questione di merito attinente all'impignorabilitą dei beni esecutati, si rende inammissibile.

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