Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2035 del 16 maggio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando il Gip non ritiene di accogliere la richiesta di archiviazione del P.M. deve necessariamente fissare l'udienza camerale prevista dall'art. 409 comma secondo c.p.p. e non può restituire de plano gli atti al P.M. con richiesta di formulazione dell'imputazione; tuttavia ove il Gip adotti un tale provvedimento, questo non è autonomamente ricorribile per cassazione sotto il profilo della nullità in virtù del principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, né sotto quella dell'abnormità poiché devono considerarsi abnormi solo quei provvedimenti avulsi dagli schemi normativi e da considerarsi stravaganti e non quelli che, pur se adottati in violazione di specifiche norme processuali, rientrano tra i provvedimenti tipici dell'ufficio che li adotta. La illegittimità della richiesta, adottata in violazione di specifiche norme, potrà essere fatta valere, anche per la tutela di interessi più generali, mediante impugnazione del provvedimento definitivo del procedimento.

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