Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2488 del 23 gennaio 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

Deve ritenersi abnorme la parte del provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, nel respingere la richiesta di archiviazione e restituire gli atti al pubblico ministero per la formulazione dell'imputazione, ordini al P.M. medesimo di iscrivere anche il nome di altra persona nel registro delle notizie di reato. Infatti, se per la formulazione dell'imputazione esiste una base normativa che attribuisce al giudice un potere di impulso (art. 409 c.p.p.), per l'iscrizione di indagati nell'apposito registro nessuna norma attribuisce al Gip un potere anche minimo; o, più esattamente, solo nel caso in cui il P.M. richiede l'archiviazione per essere ignoti gli autori del reato, il Gip, a norma dell'art. 415 c.p.p., se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata, ha il potere-dovere di ordinare che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato, ma al di fuori di questo caso specifico, nessun potere compete al giudice in ordine alle iscrizioni in detto registro.

(massima n. 2)

Il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che respinge la richiesta di archiviazione e indica al pubblico ministero il nomen juris per la formulazione dell'imputazione non può definirsi abnorme. Infatti, nel rito accusatorio vigente, mentre spetta al P.M. l'esercizio dell'azione penale e la formulazione concreta dell'imputazione, compete al Gip un controllo sull'esercizio di tali poteri, che si esprime nella potestà di rifiutare l'archiviazione e restituire gli atti per la formulazione dell'imputazione (art. 409 c.p.p.), anche se non comprende il potere di imporre al P.M. la formulazione di una imputazione in aggiunta a un'altra, o invece di un'altra; sicché, se il giudice nel restituire gli atti indica al P.M. anche le ipotesi penali per la formulazione dell'imputazione, tale indicazione non ha effetto vincolante, ma deve essere intesa come mero impulso orientativo per il potere del P.M. (Nella specie la S.C. ha, invece, ritenuto abnorme la parte del provvedimento che ordinava al P.M. di iscrivere anche il nome di altra persona nel registro delle notizie di reato)

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