Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3252 del 8 agosto 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di chiusura delle indagini preliminari, è abnorme il provvedimento con cui il Gip dispone che il P.M. formuli l'imputazione a carico di un soggetto nei confronti del quale da parte dello stesso P.M. non sia stata presentata alcuna richiesta. (Nella fattispecie, il Gip aveva respinto la richiesta di archiviazione nei confronti di un soggetto ed esteso l'imputazione coatta anche ad un correo, nei confronti del quale tuttavia non v'era stata - relativamente al reato specifico - alcuna richiesta del P.M. Affermando il principio sopra riportato, la Corte ha ritenuto che, in assenza di qualsivoglia richiesta dell'accusa, l'imputazione coatta si pone come abnorme imposizione di esercizio di azione penale, e si traduce in una espropriazione del potere costituzionale di iniziativa del P.M.).

(massima n. 2)

L'applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 c.p.p. esige l'esistenza di un accordo tra le parti sull'intero contenuto della decisione richiesta al giudice. Ne consegue che, in presenza di un accordo che abbia subordinato espressamente l'applicazione della pena alla restituzione di una cosa sequestrata, il giudice non può ratificare il concordato negozio processuale disponendo, con la sentenza di cui all'art. 444 c.p.p., la confisca della cosa indicata dalle parti come oggetto di un provvedimento di restituzione, anche nella ipotesi in cui la confisca sia obbligatoria.

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