Cassazione penale Sez. V ordinanza n. 4627 del 1 febbraio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

La facoltą di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione spetta esclusivamente alla persona offesa e non anche al semplice danneggiato dal reato, pur se denunziante; non č pertanto legittimato a proporre opposizione colui che abbia presentato denunzia per i delitti di falsa testimonianza e frode processuale, trattandosi di fattispecie criminose lesive dell'interesse della collettivitą al corretto funzionamento della giustizia, relativamente al quale, l'interesse del privato (che, da un esito processuale sfavorevolmente condizionato dalla commissione dei predetti reati, possa ricevere pregiudizio) assume rilievo solo riflesso e mediato, tale da non consentire che al soggetto titolare sia attribuita la qualitą di persona offesa.

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