Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5144 del 12 gennaio 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

La persona offesa, nonostante goda di facoltà e diritti processuali limitatamente a taluni istituti, in quanto interessata alla decisione presa nel procedimento penale, non è parte processuale in senso tecnico; con la conseguenza che ad essa non è riferibile la previsione dell'art. 613 c.p.p., che consente alla parte (in senso proprio) di sottoscrivere personalmente il ricorso. Non può dunque essere preso in esame, perché inammissibile, il ricorso per cassazione (nella specie, avverso un provvedimento di archiviazione) presentato personalmente dalla persona offesa. Inoltre, poiché la persona offesa deve essere rappresentata da un difensore munito di procura speciale a norma dell'art. 100 c.p.p., è parimenti inammissibile il ricorso presentato da difensore sprovvisto di procura.

(massima n. 2)

Poiché l'ordinanza di archiviazione è impugnabile nei rigorosi limiti fissati dall'art. 409, comma sesto, c.p.p., che, nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi previsti dall'art. 127, comma quinto, dello stesso codice, legittima il ricorso per cassazione soltanto nel caso non siano state rispettate le regole sull'intervento delle parti in camera di consiglio, è inammissibile il ricorso proposto dalla persona offesa con il quale sono proposte censure attinenti alla valutazione di non fondatezza della notizia di reato.

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