Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 1440 del 28 maggio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

È ammissibile il ricorso per cassazione per inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità (art. 606 lett. c c.p.p.) avverso il decreto con il quale il Gip dichiara inammissibile l'opposizione e dispone l'archiviazione degli atti. Dal canto suo la parte lesa ha l'onere di indicare in modo puntuale le investigazioni suppletive che ritiene necessarie ed il Gip, nel decidere sulla richiesta, non può in nessun caso spingersi fino alla valutazione del merito di esse o ad un giudizio prognostico sull'esito del loro espletamento. Se l'opposizione è ammissibile e il denunciante individua possibili indagini da espletare, il Gip non può perciò procedere de plano all'archiviazione, ma deve fissare l'udienza in camera di consiglio secondo quanto previsto dall'art. 409 c.p.p.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.