Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1694 del 18 maggio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

La richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal P.M. dopo lo svolgimento dell'ulteriore attivitą di indagine indicata dal Gip ai sensi dell'art. 409 c.p.p., comporta la implicita revoca della precedente richiesta di archiviazione. Il Gip pertanto, una volta investito della suddetta richiesta di rinvio a giudizio, ha unicamente la alternativa tra la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere e la emissione del decreto che dispone il giudizio; ha pertanto carattere di abnormitą, essendo stata ormai esercitata l'azione penale, tanto la pronuncia di archiviazione, quanto un provvedimento, reso all'esito dell'udienza preliminare, che disponga la restituzione degli atti al P.M., in quanto esso comporterebbe una inammissibile regressione del procedimento.

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