Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1020 del 10 febbraio 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Il diritto del proprietario di un fondo di conseguire la comunione del muro costruito dal vicino non su confine ed a distanza inferiore a quella legale, al fine di appoggiare una propria fabbrica al muro stesso, previa occupazione del suolo intermedio, secondo la previsione dell'art. 875 c.c., postula una seria volontà di procedere a detta nuova costruzione, nonché la giuridica possibilità di realizzarla. Pertanto, il suddetto diritto, se non può essere disconosciuto per il solo fatto del mancato rilascio o del diniego di licenza o concessione edilizia, deve essere negato nel caso di mancata presentazione di un progetto di costruzione, evidenziando ciò il difetto di una seria volontà di procedere a quell'opera, così come nel caso in cui l'opera medesima risulti irrealizzabile, per la presenza di norme degli strumenti urbanistici locali, integrative delle disposizioni del codice civile, che vietino ogni possibilità di costruzione in appoggio o in aderenza.

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