Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5017 del 13 febbraio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché il pubblico ministero deve notificare l'avviso della eventuale richiesta di archiviazione alla persona offesa, questa ultima, qualora dichiari di volerne essere informata, deve farlo o nel fornire la notitia criminis, ovvero anche successivamente, ma comunque in tempo utile per gli adempimenti disposti dall'art. 408 c.p.p. (e cioè prima della formulazione della richiesta di archiviazione). Ciò al fine di consentire al P.M. di trasmettere gli atti al Gip, ed a quest'ultimo di sapere se la persona offesa — entro i dieci giorni stabiliti — intenda procedere alla visione degli atti e presentare opposizione.

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