Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3596 del 11 febbraio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Allorché, sulla richiesta del P.M. di archiviazione, il Gip si dichiari incompetente e trasmetta gli atti al pubblico ministero del luogo di competenza, la nuova richiesta di archiviazione deve essere comunicata alla parte offesa che abbia a suo tempo dichiarato di volerne essere informata, atteso che il provvedimento interlocutorio sulla competenza non esaurisce la fase delle indagini preliminari onde resta integra la volontą originariamente manifestata dalla parte offesa di essere informata circa l'eventuale richiesta di archiviazione.

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