Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1523 del 1 settembre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

La persona offesa, cui deve essere eventualmente comunicata la richiesta di archiviazione della notitia criminis č soltanto il soggetto passivo del reato, che, nel reato monoffensivo, č individuabile sulla base dell'oggettivitā giuridica normativamente determinata, mentre, nel reato plurioffensivo, č anche la persona fisica, sulla quale cade l'azione del colpevole, pur se la incriminazione sia prevista a tutela di un interesse pubblico generale, facente capo alla collettivitā o ad un ente. Pertanto, il denunciante o il danneggiato eventuale ben possono, nelle varie fattispecie di reato plurioffensivo, coincidere con il soggetto passivo generale o con quello particolare, ma essi, qualora non abbiano o non provino di avere anche tale qualitā, non hanno diritto ad essere informati della richiesta di archiviazione e non sono legittimati a proporre ricorso per cassazione. (Fattispecie in tema di falsitā materiale commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico relativa alla cartografia di un parco naturale, in cui la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del denunziante che, lamentando di non aver ricevuto comunicazione ai sensi dell'art. 408 comma 2 c.p.p., non aveva tuttavia dimostrato la sua eventuale posizione di persona direttamente offesa dall'ipotizzato reato).

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