Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10662 del 7 marzo 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

L'oggetto della tutela penalistica, del delitto di millantato credito, č esclusivamente il prestigio della pubblica amministrazione che pertanto č l'unica parte offesa, mentre colui che ha versato le somme di denaro al millantatore č semplice soggetto danneggiato dal reato, con la conseguenza che quest'ultimo non ha diritto a ricevere la notifica della richiesta di archiviazione, cosė come non ha diritto di opporvisi.

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