Cassazione penale Sez. II sentenza n. 18981 del 19 maggio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Anche in caso di nuova richiesta di archiviazione dopo l'espletamento delle indagini suppletive disposte dal Gip in accoglimento della opposizione della parte offesa, il P.M. che reiteri la richiesta è tenuto a darne avviso alla stessa parte offesa che abbia a suo tempo dichiarato di volerne essere informata (art. 408, comma secondo, c.p.p.), ciò a garanzia del contraddittorio anche in questa fase e di eventuale nuova opposizione (art. 410). (Mass. redaz.)

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