Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2756 del 1 giugno 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Gli atti, non classificabili sulla base di schemi aprioristici, che il pubblico ministero ritenga inidonei ad assurgere a dato rilevante ai fini dell'esercizio dell'azione penale possono essere iscritti nel registro mod. 45, previsto appunto per gli atti non costituenti notizie di reato, e non essere quindi ulteriormente trattati, senza che all'uopo occorra un avallo che assuma la forma di un apposito provvedimento del giudice per le indagini preliminari; il che non impedisce, tuttavia, che qualora la notizia iscritta nel registro mod. 45 sia, in realtą, una notizia di reato, sia soggetta alle regole formali previste per le notizie di reato dal codice di rito. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha escluso che potesse qualificarsi abnorme, ed ha conseguentemente dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal pubblico ministero, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, richiesto di pronunciare decreto di archiviazione su di una notizia iscritta al registro mod. 45, aveva dichiarato non luogo a provvedere, disponendo la restituzione degli atti all'ufficio richiedente).

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