Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 19128 del 10 maggio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Deve considerarsi abnorme, perché si colloca del tutto al di fuori dell'ordinamento e determina una stasi processuale non altrimenti rimuovibile se non con l'impugnazione ed il conseguente annullamento, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari - dopo la dichiarazione di nullità del decreto di citazione da parte del giudice del dibattimento - dichiari irricevibile la richiesta del pubblico ministero di archiviazione o di sentenza di estinzione del reato per prescrizione, giacché in tal caso la dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato e grado in cui era stata compiuto l'atto nullo. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che spetta al pubblico ministero valutare se persistano ancora le condizioni richieste per l'esercizio dell'azione penale ovvero per formulare richiesta di archiviazione o di sentenza di non luogo a procedere).

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