Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3530 del 26 maggio 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di distanze tra costruzioni il principio della prevenzione opera anche nel caso in cui la prima costruzione sia stata realizzata senza la prescritta licenza, mentre tale principio non č applicabile quando il preveniente abbia violato le norme sulle distanze legali, in quanto in questa diversa ipotesi il giudice deve tenere conto dell'avvenuta violazione al fine di determinare in concreto le facoltā spettanti al secondo costruttore, le quali non possono essere pregiudicate o ridotte da illegittime iniziative del preveniente, salvo il caso in cui quest'ultimo abbia acquistato per usucapione o in base ad altro titolo la servitų contraria alla limitazione legale.

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