Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4698 del 23 aprile 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

Il decorso del termine per il compimento delle indagini comporta l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza, ma non implica alcuna nullità. (Nella specie la Suprema Corte ha escluso la nullità del decreto di citazione, ancorché emesso tardivamente, enunciando il principio di cui in massima).

(massima n. 2)

In relazione al reato di cui all'art. 1 sexies L. 8 agosto 1985 n. 431 (tutela delle zone di particolare interesse ambientale) non è applicabile l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 c.p. (danno di speciale tenuità) trattandosi di fattispecie che — a differenza di quella oggetto dell'art. 734 (distruzione o deturpamento di bellezze naturali) — non costituisce un reato di danno bensì di pericolo, che siano compiuti interventi in aree vincolate senza autorizzazione, a prescindere dall'esistenza di conseguenti alterazioni permanenti.

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