Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2687 del 19 giugno 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di termini di durata massima delle indagini preliminari, la sanzione di inutilizzabilitā degli atti ai sensi del terzo comma dell'art. 407 c.p.p., riguarda unicamente il compimento di indagini svolte dal P.M. nel periodo compreso tra la scadenza del termine massimo delle indagini preliminari e la richiesta di rinvio a giudizio. La sua ratio infatti č di impedire al P.M. che non abbia esercitato l'azione penale nei termini fissati di proseguire indagini utili ai fini dell'azione stessa, avendo egli viceversa il dovere di trasmettere gli atti al Gip con richiesta di archiviazione o di decreto penale, ovvero di emissione del decreto di citazione a giudizio. Ma tale inutilizzabilitā non si estende all'ulteriore attivitā di indagine eventualmente svolta dal P.M. dopo la richiesta di rinvio a giudizio o dopo l'emissione del relativo decreto. L'ulteriore svolgimento di tale attivitā č infatti espressamente previsto da norme del codice di rito, come l'art. 419, terzo comma e l'art. 430, che resterebbero prive di concreta applicabilitā se il divieto investisse qualsiasi attivitā di indagine svolta successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio o al decreto di citazione.

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