Cassazione penale Sez. V sentenza n. 736 del 22 marzo 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di inutilizzabilità degli atti conseguenti ad indagini espletate prima che sia intervenuta la formale autorizzazione del Gip alla riapertura delle indagini, deve essere precisato che tale sanzione non colpisce quegli atti che, sia pure prima della predetta autorizzazione, siano stati regolarmente raccolti nell'ambito di un diverso procedimento, in quanto essi sono stati assunti nel corso di separate indagini, volte ad individuare la sussistenza di altri reati. (Fattispecie nella quale, archiviato il procedimento di competenza del tribunale, il P.M. presso la pretura, ottenuta dal Gip la riapertura delle indagini, aveva utilizzato, per la emissione di un provvedimento cautelare reale di urgenza, atti di indagine anteriormente compiuti dal P.M. presso il tribunale).

(massima n. 2)

In tema di ricorso per cassazione, quando — assumendo che il provvedimento impugnato è stato adottato a seguito di attività di indagine condotta prima che fosse intervenuto il decreto autorizzativo della riapertura della fase delle indagini preliminari — si deduce la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, per sostenere che gli atti adottati successivamente ad un'attività di indagine non consentita siano invalidi o viziati, occorre dimostrare che essi abbiano effettivamente tenuto conto della attività illegittimamente espletata, apparendo indispensabile accertare se il giudice di merito, al fine di formare il proprio convincimento in relazione ad un provvedimento adottato, abbia concretamente fatto uso degli atti acquisiti al di fuori del codice di rito. Incombe dunque sul ricorrente l'onere di specificare se e quali atti siano stati effettivamente posti a base della decisione che intende impugnare. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso, tendente all'annullamento di un provvedimento di sequestro preventivo, osservando che la censura mossa dal ricorrente con diversi motivi era assolutamente generica e non supportata da sufficienti argomentazioni circa l'effettivo utilizzo, da parte della impugnata ordinanza, degli atti di indagine espletati prima della autorizzazione alla riapertura delle indagini).

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