Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3249 del 9 settembre 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

L'omessa annotazione della notitia criminis sul registro previsto dall'art. 335 c.p.p. non determina la inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine compiuti; invero, in presenza di una siffatta omissione il giudice deve individuare il termine iniziale del tempo utile entro il quale il P.M. poteva svolgere le indagini — ossia il momento in cui la notizia di reato poteva e doveva essere annotata sul registro — e ritenere l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre il tempo stabilito. (La Cassazione ha altresì precisato che non incidono, invece, sulla determinazione dei termini per lo svolgimento delle indagini preliminari gli eventuali ritardi nella comunicazione della notizia di reato da parte della polizia giudiziaria o degli altri soggetti cui la legge impone tale obbligo).

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