Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5825 del 24 giugno 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di distanze fra le costruzioni il principio che la scelta, in concreto operata dal convenuto di una delle soluzioni costruttive (a distanza legale, in aderenza o in appoggio) consentitegli può essere successivamente mutata qualora la situazione lo consenta, opera incondizionatamente soltanto allorché la soluzione originariamente adottata sia legittima e non anche quando la scelta originaria sia in contrasto con la legge, ed il preveniente, titolare di un diritto soggettivo al rispetto delle norme sulle distanze fra le costruzioni, agisca in giudizio per l'eliminazione della situazione illegittima. In tal caso, se al convenuto è consentito di contrastare la domanda dell'attore medesimo mediante la deduzione, in via di eccezione riconvenzionale, della sua intenzione di modificare la costruzione (già effettuata in violazione di legge) in maniera da realizzare una delle soluzioni consentitegli nell'ambito del meccanismo della prevenzione, tale deduzione non è da sola sufficiente a paralizzare la domanda di demolizione, essendo altresì necessario accertare sia la serietà che la concreta realizzabilità del proposito del prevenuto di attuare una soluzione costruttiva diversa da quella originariamente scelta. Al qual fine deve tenersi conto degli strumenti vigenti all'epoca in cui dovesse eliminarsi l'illegittima intercapedine.

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