Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6808 del 8 marzo 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di perizia assunta con incidente probatorio, non è prevista alcuna nullità per il caso di diniego di fissazione di una nuova udienza da parte del Gip per l'esame orale del perito. Ed invero, l'assunzione anticipata dalla perizia in sede incidentale non richiede, successivamente al deposito dell'elaborato, anche l'esame orale del perito, in quanto il rinvio alle forme di assunzione delle prove stabilite nel giudizio, compiuto dall'art. 401 — quinto comma — c.p.p., deve intendersi nei limiti di compatibilità connaturati alla specialità della sede ed alle esigenze acceleratorie proprie della fase

(massima n. 2)

In tema di perizia disposta nelle forme dell'incidente probatorio, non è previsto che il deposito di tutti gli atti utilizzati dal perito per l'espletamento dell'incarico avvenga prima dell'udienza preliminare. Ed invero, il principio del contraddittorio, nella fase incidentale, è assicurato a tutti gli indagati i quali possono servirsi di propri consulenti tecnici che partecipano alle operazioni peritali prendendo cognizione diretta degli elementi dell'indagine peritale «riversati» nell'elaborato successivamente depositato.

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