Cassazione penale Sez. V sentenza n. 180 del 11 febbraio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Rientra nella sfera della competenza funzionale derogatoria, individuata dall'art. 390, primo comma, c.p.p., ai fini della convalida dell'arresto o del fermo, anche il potere di applicare una misura coercitiva, sicché, se il luogo dell'arresto o del fermo è diverso da quello della consumazione del reato, il giudice che l'abbia disposta ai sensi dell'art. 391, quinto comma, c.p.p. non deve dichiarare la propria incompetenza ai sensi dell'art. 291, secondo comma, c.p.p., ma limitarsi a restituire gli atti al pubblico ministero e la misura stessa non è soggetta alla ratifica e, in mancanza, alla caducazione prevista dall'art. 27 c.p.p. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha condiviso le argomentazioni svolte dal ricorrente pubblico ministero, secondo cui nel caso di misure cautelari disposte dal Gip del luogo dell'arresto o del fermo, non si è in presenza di un intervento surrogatorio o d'urgenza, bensì dell'esercizio di giurisdizione da parte di organo competente, con esclusione dell'operatività del disposto dell'art. 27 c.p.p.).

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