Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 839 del 16 marzo 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Contro l'ordinanza di applicazione della misura cautelare, emessa all'esito di udienza di convalida dell'arresto o del fermo, non possono essere dedotti vizi in procedendo afferenti alla regolarità della udienza; ciò in quanto l'udienza di convalida è solo eventualmente la sede in cui il giudice deve decidere sulla richiesta di applicazione di una misura coercitiva, essendo invece la sede indefettibile della sola decisione sulla legittimità dell'arresto o del fermo. Ne consegue che la violazione di norme processuali riguardanti l'udienza non influisce sulla legittimità ed efficacia del provvedimento coercitivo, il quale ha piena autonomia genetica e funzionale rispetto alla convalida.

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