Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2919 del 7 settembre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando la misura cautelare venga disposta contestualmente alla convalida dell'arresto e dopo la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'indagato il Gip non č obbligato a motivare in modo particolareggiato il provvedimento cautelare ben potendo fare parziale riferimento alla motivazione adottata in relazione alla convalida ovvero alle richieste del P.M., riportate nel verbale di udienza e formulate in relazione ai fatti indicati nel provvedimento d'arresto (o di fermo).

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