Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1532 del 15 luglio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice per le indagini preliminari che, all'esito del giudizio di convalida del fermo, applichi una misura coercitiva dichiarando contestualmente la propria incompetenza per territorio, non è tenuto a motivare circa l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p.; e ciò in quanto in detta ipotesi l'urgenza di provvedere, richiesta in via generale ordinanza cautelare da parte di giudice incompetente, deve considerarsi esistente in re ipsa.

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