Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2221 del 27 maggio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della convalida del fermo il Gip deve limitarsi a verificare la sussistenza delle condizioni legittimanti la misura nel momento in cui la stessa venne adottata dal P.M., restando indifferenti gli eventi successivi e dovendo in ogni caso gli organi esecutivi della polizia giudiziaria dare esecuzione all'ordine del P.M. (Fattispecie nella quale il Gip aveva negato la convalida del fermo rilevando che il fermato si era presentato spontaneamente ai carabinieri: la Cassazione, considerato che il fermo era stato disposto legittimamente con riferimento sia al titolo del reato sia all'irreperibilitą dell'indagato ed al conseguente pericolo di fuga, ha annullato con rinvio l'ordinanza del Gip, affermando il principio di cui sopra)

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