Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8125 del 28 aprile 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di distanze legali tra costruzioni, ed in applicazione del cosiddetto principio della prevenzione (artt. 873, 875, 877 c.c.), l'irrevocabilità della scelta del preveniente è condizionata all'attività posta in essere dal prevenuto che, solo ove abbia già costruito, adeguandosi alla prima scelta del preveniente, non può ritenersi obbligato ad uniformarsi ad una diversa e successiva scelta dello stesso preveniente che comporti modifiche sulla costruzione da lui (prevenuto) già posta in essere.

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