Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2222 del 7 maggio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

L'interrogatorio della persona assoggettata a fermo ai sensi dell'art. 391, comma quarto, c.p.p. è sottoposto alle stesse regole generali dettate dagli artt. 64 e 65 c.p.p. anche per quanto riguarda le conseguenze in tema di rifiuto di rispondere, previste dal comma quarto di quest'ultima disposizione. Pertanto, quando siano state rispettate tali norme è comunque conseguito lo scopo principale voluto dal legislatore indipendentemente dal completo comportamento del fermato, la cui scelta di mantenere il silenzio non può paralizzare l'attività processuale. In tale situazione non si verifica la condizione prevista per il venir meno dell'efficacia della misura cautelare dall'art. 302 c.p.p. se l'indagato non sia sottoposto a nuovo interroga

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