Cassazione civile Sez. II sentenza n. 115 del 11 gennaio 1982

(3 massime)

(massima n. 1)

Il proprietario del fondo contiguo che chieda la comunione forzosa del muro sul confine a norma dell'art. 874 c.c. mentre può limitarsi a chiedere la comunione per una certa altezza, non può - nell'ipotesi di fondi a dislivello - escludere che la comunione parta dalle fondazioni, in quanto il muro costituisce un tutto inscindibile con queste ultime.

(massima n. 2)

Il valore del muro sul confine di cui il proprietario del fondo contiguo chiede la comunione forzosa a norma dell'art. 874 c.c. va determinato con riferimento al momento della pronunzia, mentre il costo di costruzione del muro stesso e delle sue fondazioni costituisce solo una componente di tale valore.

(massima n. 3)

L'ordinamento processuale vigente riconosce l'esistenza di un interesse del convenuto a far dichiarare l'inesistenza in concreto di una volontà di legge che garantisca il bene della vita richiesto dall'attore con la domanda mediante una apposita richiesta di rigetto. Tale interesse diviene concreto solo quando una domanda ritualmente proposta nei confronti del convenuto sia rimessa all'esame del giudice in sede di decisione mediante la formulazione di una conclusione specifica, ovvero mediante il richiamo ricettizio delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo o mediante un comportamento processuale considerato tacitamente confermativo delle conclusioni formulate con la domanda, ravvisabile quando l'attore non compare all'udienza di precisazione delle conclusioni.

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