Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4599 del 8 luglio 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

La comunione del muro sul confine comporta la proprietà pro indiviso sul muro e del suolo su cui esso è eretto, senza, quindi, che sia configurabile un diritto dominicale di ciascuno dei proprietari dei fondi confinanti di utilizzare in modo esclusivo il muro o lo spazio ad esso sovrastante fino alla mezzeria, come se il confine tra le due proprietà coincidesse con la mezzeria del muro stesso, sicché l'appoggio (parziale o totale) sulla sommità del muro del fabbricato di uno dei partecipanti alla detta comunione senza il consenso degli altri è illegittimo e ciascuno dei condomini o comunisti conseguentemente è legittimato ad agire in reintegra.

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