Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2216 del 19 luglio 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

L'ordinanza di convalida dell'arresto emessa da Gip incompetente costituisce un provvedimento nullo nei confronti del quale non trova applicazione il principio della limitata protrazione temporale previsto dall'art. 27 c.p.p. solo per le misure cautelari.

(massima n. 2)

La competenza per la convalida del fermo o dell'arresto, in capo al Gip che ha giurisdizione sul luogo in cui l'arresto o il fermo sono stati eseguiti, ha carattere assolutamente inderogabile ed è regola valida per ogni tipo di reato che abbia determinato il provvedimento restrittivo, data la specificità della normativa che individua tale criterio, in ossequio all'esigenza che l'arrestato o il fermato venga messo a disposizione del giudice nel più breve tempo possibile, sottoponendo così all'immediato controllo giurisdizionale una misura restrittiva adottata per iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero. (Fattispecie in tema di fermo di P.G. per uno dei reati indicati nell'art. 51 terzo comma bis c.p.p.).

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