(massima n. 2)
La competenza per la convalida del fermo o dell'arresto, in capo al Gip che ha giurisdizione sul luogo in cui l'arresto o il fermo sono stati eseguiti, ha carattere assolutamente inderogabile ed č regola valida per ogni tipo di reato che abbia determinato il provvedimento restrittivo, data la specificitā della normativa che individua tale criterio, in ossequio all'esigenza che l'arrestato o il fermato venga messo a disposizione del giudice nel pių breve tempo possibile, sottoponendo cosė all'immediato controllo giurisdizionale una misura restrittiva adottata per iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero. (Fattispecie in tema di fermo di P.G. per uno dei reati indicati nell'art. 51 terzo comma bis c.p.p.).