Cassazione penale Sez. I sentenza n. 492 del 9 gennaio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Il procedimento di convalida dell'arresto va attivato anche quando, trascorsi i termini entro i quali la convalida deve avere lugo, l'arrestato sia stato posto in libertą, poiché č sempre configurabile l'interesse all'accertamento giurisdizionale della legalitą dell'arresto, essendo il giudizio di convalida finalizzato alla verifica dei requisiti di legittimitą dei provvedimenti sulla libertą personale, adottabili dall'autoritą di pubblica sicurezza solo nei casi eccezionali di necessitą e urgenza tassativamente indicati dalla legge.

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