Cassazione penale Sez. III sentenza n. 707 del 29 marzo 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

Al P.M. spetta, a norma degli artt. 389 e 390 c.p.p., il controllo preliminare rispetto all'inoltro al giudice della richiesta di convalida dell'arresto o del fermo, controllo che riguarda innanzitutto la legittimitą dell'intervento della P.G. e che si estende anche al merito, cioč alla valutazione dell'attualitą della permanenza di esigenze cautelari, ed all'adeguatezza della misura, e nulla impedisce allo stesso P.M., nell'esercizio di tale attivitą di controllo, di riqualificare correttamente come verbale di arresto in quasi flagranza un atto erroneamente definito come verbale di fermo dai militari operanti.

(massima n. 2)

L'art. 657, comma 1, c.p.p., stabilendo che il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, «computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia č ancora in corso», esclude che, verificandosi la seconda di dette ipotesi, sia richiesta, oltre alla condizione di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo (posterioritą del periodo di custodia da computare rispetto al tempo di commissione del reato cui si riferisce la condanna definitiva da eseguire), anche l'ulteriore condizione che trattisi di custodia sofferta ingiustamente o inutilmente.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.