Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3364 del 8 luglio 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della legittimità del fermo, gli elementi che possono fare ritenere fondato il pericolo di fuga devono essere, innanzitutto, specifici, e cioè direttamente riferiti alla persona sottoposta al fermo, e soprattutto, concreti, cioè connotanti un pericolo, reale, effettivo, non immaginario e non meramente congetturale in ordine alla rilevante probabilità che l'indagato si dia alla fuga, sicché lo stesso non può essere ipotizzato, né ritenuto sulla sola base del titolo del reato in ordine al quale si indaga (essendo esso elemento costitutivo limite all'esperibilità del fermo), né della relativa pena edittale, allo stesso modo che contraddice la sua configurabilità la costituzione dell'indagato agli inquirenti nell'immediatezza del fatto.

(massima n. 2)

Allorquando il giudice, con un'unica ordinanza, convalida il fermo della persona indagata e contestualmente gli applica una misura cautelare custodiale, permane l'interesse del fermato a impugnare il provvedimento di convalida, in quanto costui è pur sempre portatore di un interesse concreto e attuale a proporre ricorso per cassazione, quanto meno in rapporto alla previsione normativa dell'art. 657 c.p.p. — che disciplina la fungibilità della detenzione e della privazione della libertà personale subita senza titolo — e alla stregua dei principi generali, derivanti dall'art. 111, comma secondo, Cost., che attengono alla materia dei provvedimenti restrittivi della libertà personale.

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