Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2404 del 23 gennaio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di fermo di indiziato di delitto il giudice, sia pure ai limitati fini della convalida, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto-reato a lui sottoposto anche in modo diverso da quello prospettato dal pubblico ministero richiedente: rientra infatti tra i poteri di controllo quello di individuare, in concreto, l'ipotesi di reato al fine di stabilire se sia consentita la misura provvisoria e se quindi, correttamente, la polizia giudiziaria l'ha adottata. (Nella fattispecie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M. ritenendo legittima la mancata convalida del fermo da parte del Gip il quale aveva rilevato, nell'ipotesi di delitto relativo al traffico di stupefacenti, la sussistenza della attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73).

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